Inquisizione e tortura: parliamone!

Condividi sui social:

1 • Luoghi comuni duri a morire

Nella cultura di massa, la parola «inquisizione» è sinonimo di tortura.

Subito saltano alla mente schiacciapollici, vergini di Norimberga, ordalie del fuoco, impalamenti, etc.

Sono associazioni mentali automatiche…

inquisizione tortura giordano bruno

Come provavo a spiegare in un’altra paginetta del blog, gran parte di queste immagini efferate e sanguinolente sono state gonfiate nel corso della storia.

Oh, sia ben chiaro…

…con questo non voglio dire che i tribunali dell’inquisizione non siano stati teatro di ingiustizie, di violenza ingiustificata, abusi, prepotenze!

Lungi da me!

Però molto spesso l’idea che abbiamo in testa del Sant’Uffizio è un po’ fuorviante; in particolare, tra i tanti pregiudizî che abbiamo in testa, forse i due più grandi sono questi:

  • primo pregiudizio: quando pensiamo a come si svolgevano i processi, crediamo che torture e condanne a morte fossero «la regola»… mentre invece erano «l’eccezione» (per chi volesse approfondire la questione, vi rimando a quest’altra paginetta del blog, in cui parlavo del numero totale di condanne a morte da parte dell’inquisizione);
  • secondo pregiudizio: quando rimaniamo scandalizzati da alcuni avvenimenti accaduti nei tribunali dell’inquisizione, immaginiamo – erroneamente – che i tribunali laici del ‘500 e del ‘600 fossero perfetti, immacolati, impeccabili, e che non praticassero la tortura.

Ecco.

Nei prossimi paragrafi vorrei provare a smontare un po’ di luoghi comuni su quando/dove/come/perché nei tribunali dell’inquisizione veniva praticata la tortura.

2 • Tortura? Un po’ di debunking!

Come dicevo poche righe fa, uno dei pregiudizî più duri a morire nella nostra testa è il seguente:

  • tribunale dell’inquisizione: brutto, cattivo, ingiusto, pressappochista, violento, efferato, torturatore seriale, etc.
  • tribunale laico del ‘500/’600: bello, buono, retto, onesto, imparziale, giusto, aborriva la tortura, etc.
tribunali laici tribunali inquisizione

Scendiamo dal mondo delle Idee alla realtà.

I tribunali laici utilizzavano la tortura già dall’inizio del XIII secolo.

E i tribunali dell’inquisizione si sono semplicemente adeguati a qualcosa che già vedevano fare dallo stato (come spiegavo già qui, l’inquisizione ha iniziato ad usare la tortura dopo la bolla «Ad extirpanda» di papa Innocenzo IV, emanata il 15 maggio 1252).

Purtroppo, ad oggi, non si riesce a fare un calcolo preciso del numero dei processi nei quali è stata utilizzata la tortura (in molti tribunali i verbali dei processi sono andati perduti; vuoi per furti, vuoi perché le truppe napoleoniche hanno messo a ferro e fuoco molti archivî, etc.).

Negli ultimi decennî però, gli studiosi hanno svolto un lavoro eccellente nel mettere insieme i dati in nostro possesso (come già dicevo qui, questo lavoro è stato facilitato anche dall’apertura dell’Archivio del Sant’Uffizio di Roma, a gennaio del 1998, da parte di Joseph Ratzinger, secondo le intenzioni di Giovanni Paolo II).

Uno di questi studiosi, Christopher F. Black (Honorary Professorial Research Fellow di Storia italiana all’Università di Glasgow), tirando le somme dei dati raccolti, è arrivato ad affermare quanto segue:

Al contrario dei miti che circolano sull’Inquisizione romana e spagnola, la tortura fisica fu adoperata con moderazione, perlomeno dal momento in cui il sistema spagnolo si insediò saldamente e si stabilirono alcune regole di condotta, poi adottate anche dall’Inquisizione romana, che fu sempre più cauta nel sanzionare la tortura: i tribunali locali cercavano prima di ottenere l’autorizzazione da Roma, mentre le corti secolari applicavano la tortura con più frequenza e senza una precisa regolamentazione.

(CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.138)

Anche William Monter (classe ’56) PhD a Princeton, poi professore di storia alla Northwestern University per 30 anni, è arrivato a conclusioni analoghe:

[…] le Inquisizioni operanti nei paesi mediterranei, diversamente dai tribunali laici, ebbero un trasparente maggior interesse nel voler capire le ragioni degli imputati che nel voler accertare la realtà fattuale dei loro reati. […] Le indagini in corso fanno capire che gli inquisitori erano sotto il profilo psicologico più astuti dei giudici laici e più accorti nel formulare sentenze ben motivate (e spesso si trattò di sentenze miti). In generale, meno dei giudici laici si affidavano alla tortura per convincersi della verità delle dichiarazioni fatte da persona sospettata.

(WILLIAM MONTER, Riti, mitologia e magia in Europa all’inizio dell’età moderna, Il Mulino, Bologna 1992, p.90)

Dello stesso avviso è anche Trevor Dean (classe ’56), professore ordinario di storia medievale all’Università di Roehampton (vedi in particolare TREVOR DEAN, Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambridge University Press, Cambridge 2007, p.56-57 e 189-191).

3 • Quali erano i casi in cui si torturava l’imputato?

Black sostiene (cfr. Ibidem, p.138) che nella maggioranza dei casi i tribunali seguivano le regole scritte dagli inquisitori Diego de Simancas (1513-1583) ed Eliseo Masini (XVI sec. – 1627).

Secondo queste regole, la tortura doveva essere usata solo quando:

  • l’imputato negava la propria colpevolezza…
  • …senza essere capace di confutare le accuse…
  • …e c’erano prove schiaccianti a suo carico (almeno due testimonianze chiare ed affidabili)

Nel suo manuale – il «Sacro Arsenale» – Masini sosteneva inoltre che tutto ciò che si diceva sotto tortura doveva essere confermato in seguito, lontano dalla camera di tortura, altrimenti la testimonianza non sarebbe stata ritenuta valida (MASINI, Sacro Arsenale, overo prattica dell’officio della Santa Inquisizione ampliata, 1625, p. 160, 157 dell’ed. Genova 1621).

inquisizione interrogatorio

In un altro passaggio, Masini aggiungeva quanto segue:

«Non dovendosi mai cominciare dalla tortura, ma dagl’indicii […] anzi sarebbe cosa iniquissima, e contro alle leggi humane e divine, l’esporre a i tormenti chi che sia, non precedendo alcun legittimo e provato indicio»

(Citato in JOHN TEDESCHI, The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy,, Runnymede Books, Binghamton 1991, p.142)

L’inquisitore Cesare Carena (1597-1659) nel suo “manuale inquisitorio” dal titolo un po’ lungo (il «Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causis fidei») precisava che prima di praticare la tortura o stabilire le sentenze, gli inquisitori dovevano confrontarsi con i consultori laici e clericali che collaboravano col tribunale (cfr. BLACK, Ibidem, p.139).

Da parte sua invece Roma controllava (*) che tutte le regole venissero rispettate, riprendendo i giudici che abusavano della tortura e non tenendo conto delle deposizioni estorte in sessioni non autorizzate.

(*) (per quanto possibile, e non riuscendoci sempre)

Ad esempio, nel 1594 il cardinale Giulio Antonio Santori (1532-1602), all’epoca a capo dell’inquisizione, rimproverò in una lettera l’inquisitore di Siena, dicendogli che lo “stile” (stilo) senese…

«[…] è contrario alle leggi communi, ma ancora allo stile universale dell’officio della Santa Inquisitione»

(citato in CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.140)

4 • Quali erano i metodi di tortura utilizzati?

4.1 • La corda

L’inquisizione romana (cioè quella operante sul territorio italiano e in Sicilia) solitamente torturava i prigionieri utilizzando la corda.

La tortura consisteva in questo:

  • le mani della vittima venivano legate dietro la schiena;
  • quindi, le suddette mani erano legate ad una corda o a un gancio;
  • dopodiché, la vittima veniva tirata su per le mani e tenuta in tensione, oppure si faceva cadere per un breve tratto (per provocare dolore alle giunture), per poi sollevarla nuovamente.

Neanche a dirlo, in questo modo c’era il serio rischio di danneggiare le articolazioni delle spalle.

Proprio per questo:

Secondo i manuali dell’Inquisizione, tra cui quello di Masini, non dovevano essere attaccati ai piedi della vittima pesi o pietre, come accadeva nei tribunali secolari, né bisognava dare degli strattoni troppo forti.
L’Inquisizione romana voleva evitare che la tortura portasse alla “morte sulla corda”, capitata in passato nei tribunali secolari.

(CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.140-141)

Alla tortura assistevano:

  • un inquisitore
  • un rappresentante del vescovo (o un membro laico del tribunale)
  • un notaio

Quest’ultimo aveva il compito di scrivere un verbale dell’interrogatorio. Black sottolinea che il notaio non solo appuntava le domande e le risposte, ma anche le imprecazioni, i lamenti («Oihmè! Oihmè!», cfr. Ibidem, p.141) e cose simili:

inquisizione verbali tortura

L’inquisitore Bernardo da Como (1450 ca – 1515 ca) nel suo manuale inquisitorio (la «Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis») scriveva che non bisognava abusare della tortura, poiché:

  • se la vittima fosse stata innocente, dopo la scarcerazione avrebbe dovuto godersi il resto della vita, senza avere “effetti collaterali” provocati dalle torture;
  • se fosse stata colpevole, avrebbe subito una giusta condanna (che di solito non prevedeva la morte).

(Cfr. CHRISTOPHER F. BLACK, cit., p.141; cfr. anche JOHN TEDESCHI, The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy,, Runnymede Books, Binghamton 1991, note 124-128)

4.2 • Il fuoco

Un’altra forma di tortura consisteva nell’utilizzo del fuoco. I piedi della vittima venivano esposti per qualche momento alla fiamma; poi la fiamma veniva allontanata; poi nuovamente avvicinata ai piedi (insomma, abbastanza fuoco da causare dolore… ma senza far diventare i piedi due bruschette!)

Questa pena era molto pericolosa, e infatti veniva usata raramente (se ad esempio un uomo doveva utilizzare le braccia nel proprio lavoro quotidiano, o aveva dei difetti fisici per i quali non si poteva usare la corda, si usava il fuoco).

I rischî fisici di questo metodo erano chiari anche alla “sede centrale”: tant’è che nel 1653 l’inquisitore di Vicenza fu criticato dalla Congregazione romana per aver utilizzato il fuoco durante la tortura, e gli fu proibito di utilizzarlo in futuro.

(Cfr. CHRISTOPHER F. BLACK, Ibidem, p.141-142)

4.3 • Altri metodi di tortura

Anche se utilizzate meno di frequente, c’erano anche altre forme di tortura.

Ne cito due a titolo di esempio.

  • il digiuno forzato (applicato nel 1578 a due suore di Piacenza);
  • le “sibille”: venivano legate due dita, all’altezza delle falangi; quindi, la corda veniva stretta sempre di più (questo metodo era molto diffuso nei tribunali laici; ad esempio, fu usato dal governatore di Roma su Artemisia Gentileschi, quando quest’ultima decise volontariamente di sottoporsi alla tortura, per dimostrare che la sua testimonianza era veritiera – dichiarava di essere stata violentata da un altro artista).

Tuttavia non si può non dire che:

Le consultazioni potevano prolungare il processo in modo considerevole e trasformarsi in una forma di tortura psicologica per l’imputato.

(CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.139)

5 • Moderazione da parte dell’inquisizione

Tutti i libri che ho letto sul tema (vedi bibliografia a fondo pagina) concordano su un fatto: l’inquisizione procedeva con cautela prima di torturare un imputato.

Non si torturavano le persone troppo giovani.

Non si torturavano i disabili.

A volte alcuni tribunali locali non praticarono la tortura (nonostante fosse arrivato il “nulla osta” da Roma) perché, dopo una visita medica, i dottori avevano stabilito che la vittima non era abbastanza robusta per sopportare il dolore e/o avrebbe potuto infortunarsi.

I dottori inoltre dovevano verificare che l’equipaggiamento nelle camere di tortura funzionasse in modo corretto. E, al termine delle torture, visitavano le vittime e le assistevano.

Tra l’altro, spesso la vittima non veniva torturata, poiché era sufficiente mostrarle la camera di tortura o qualche arnese perché questa confessasse:

inquisizione minaccia tortura

La Congregazione romana rimproverava i tribunali locali, se non rispettavano le regole.

In un’occasione, intorno al 1650, il cardinale Francesco Barberini (1597-1679), che all’epoca era segretario della Congregazione romana, sgridò Antonio Tolossenti – vicario dell’inquisitore di Malta – perché aveva condannato un certo Francesco Leante, nonostante quest’ultimo avesse confermato la propria innocenza anche durante la tortura.

Il cardinale chiedeva in modo polemico:

«[in base a quale] fondamento il suddetto Vicario [Tolossenti] habbia fatto abiurare il sudetto, che non è confesso ne convinto, e quando tutti gli indizii fossero dalla tortura rimasti purgati non poteva condannarsi in detta pena di stare sulla porta della chiesa»

(citato in CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.147)

In un altro caso, a gennaio del 1626, la Congregazione criticò l’inquisitore di Modena, per aver torturato un ragazzo accusato di eresia, nonostante quest’ultimo “non avesse il fisico” per sopportare la pena:

«[…] dandoli la corda mentre haveva impedimento nelle braccia, facendolo abiurare in publico […] et dandoli maggior grado di abiura di quello che comportasse la qualità delle proposizioni dette per burla, et la minorità di 17 anni»

(citato in CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.145-146)

In un’altra occasione ancora, la Sede centrale di Roma aveva rimproverato severamente l’inquisitore di Firenze perché in un tribunale locale c’era stato un caso di abuso di tortura, e tre prostitute di Pistoia erano state costrette a confessare di aver praticato attività magiche e sacrileghe:

«Circa il qual processo due cose primeramente si sono havute in consideratione. La prima è che gl’indicii per quello risultanti contra le predette donne sono assai leggieri e deboli, per esser fondati nella depositione di Menechina parimente meretrice, la quale oltra che per la sua confessione si scuopre di esser inimica delle dette Spinetta e Calochina […]. La seconda è che le dette meretrici e Zino […] non hanno avute le loro defensioni, et essendo stati posti nel tormento, e più in una volta ciascuno in sé stesso, e con gli altri ha variato assai nelle sue confessioni. Onde si è venuto in parere, che per le confessioni loro fatte di detti delitti non si possa realmente venire ad alcuna salda e fondata risolutione, e se bene per le cose predette si puo dubitare, che quelle siano fatte, et estorte per tormenti, o per timore di essi»

(citato in CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.144)

Conclusione

Il tema è mooooooooooolto complesso.

Quindi come al solito vi rimando ai varî libri in bibliografia, che trovate a fondo pagina.

E niente.

Passo e chiudo con le parole di Christopher Black che, nella conclusione del proprio libro, al momento di tirare le somme sul lavoro svolto e sui dati raccolti, ha scritto quanto segue:

L’Inquisizione romana fu un “tribunale sanguinario”, come sosteneva di regola chi la osservava da fuori? Di certo perpetrò degli orrori: le detenzioni prolungate, l’incertezza sulla pena, i capi d’accusa e i delatori, la minaccia della tortura e talvolta la sua effettiva attuazione, oltre ad alcune raccapriccianti esecuzioni capitali.
Tuttavia, questi elementi andrebbero equilibrati osservando che – rispetto a molti altri tribunali italiani o stranieri – le sentenze di morte furono relativamente poche, la tortura più rara, ed esistevano al contrario concrete opportunità di patteggiamento della pena e di forme di accordo che portavano a semplici penitenze spirituali.
È possibile, perciò, pur con cautela, dare una risposta alla domanda precedente: no.
L’Inquisizione, quando i più intransigenti ne presero il controllo, contribuì a imporre un cattolicesimo dalle vedute ristrette, che perse molto del suo fascino per gli erasmiani, i valdesiani e chiunque fosse impegnato in una più aperta interpretazione delle Scritture.
Questa forma di cattolicesimo scoraggiò in qualche misura le pubblicazioni e il dibattito sulla teologia e la cultura in generale, ma anche le pratiche e le convinzioni superstiziose indesiderate.
Gli italiani sono sempre stati abili nella dissimulazione, nell’inventarsi storie elusive. Erano capaci di ingannare i tribunali dell’Inquisizione per migliorare la propria vulnerabile posizione e ottenere una condanna leggera, così come le loro deposizioni possono oggi confondere gli storici che si chiedono cosa sinceramente pensassero delle questioni teologiche o cosa cercassero davvero di ottenere dai “mondi” della superstizione.

(CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018, p.381)

sale

(Primavera 2022)

Fonti/approfondimenti
  • JOHN TEDESCHI, Il giudice e l’eretico. Studi sull’inquisizione romana, Vita e Pensiero, Milano 1997
  • CHRISTOPHER F. BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Carrocci, Roma 2018
  • HENRY KAMEN, The Spanish Inquisition: A Historical Revision 4 edizione, Yale Univ Pr, New Haven 2014
  • WILLIAM MONTER, Riti, mitologia e magia in Europa all'inizio dell'età moderna, Il Mulino, Bologna 1992

Condividi sui social:

Ti piace il blog?


Clicca la tazzina per aiutarmi a farlo crescere!